Capo IV
Art. 113
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 749 del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel primo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel secondo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-113