Art. 2

In vigore dal 17 mar 1998
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione consegna al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Udine, il bene indicato nell', a mezzo di apposito verbale. 2. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del bene a favore dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-27;31#art-2

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