Art. 1

In vigore dal 17 mar 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione dei beni patrimoniali disponibili di cui all'elenco annesso al decreto medesimo; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. È revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1 gennaio 1965, dell'immobile di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, riportato al numero 42 dell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, denominato "ex centro cani da guerra", in Udine, attualmente distinto in catasto con foglio 50 n. 315 della consistenza di ha 00.11.10.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-27;31#art-1

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