Capo II
Art. 8
Disposizioni sul personale
In vigore dal 1 gen 1998
1. Al fine di assicurare che il processo di ristrutturazione del Ministero sia accompagnato e sostenuto dai necessari interventi di formazione e di riqualificazione del personale, con particolare riguardo ai profili innovativi ed agli specifici compiti risultanti dal nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Amministrazione, per il Ministero sono attivate le iniziative di riqualificazione previste dall', comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con apposito decreto legislativo da emanarsi, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base alla delega di cui all', comma 1, lettera a), della legge stessa, limitatamente alle esigenze formative e di riqualificazione derivanti dalla riorganizzazione disposta con il presente decreto legislativo e con il regolamento di cui all', comma 3. Oltre alle predette iniziative di riqualificazione sono attuate, non oltre sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui all', comma 3, ai sensi dell', comma 5, della legge 3 aprile 1997, n. 94, per il personale interessato dal processo di ristrutturazione del Ministero da collocare nei ruoli centrali o periferici, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche e ai livelli posseduti all'atto dell'unificazione dei Ministeri. Contestualmente sono previste e disciplinate procedure di mobilità conseguenti al trasferimento di funzioni e compiti ad altre amministrazioni e, in particolare, si provvede al passaggio all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) di personale delle direzioni provinciali del tesoro, in relazione ai compiti attribuiti all'Istituto ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria centrale affidati alla Banca d'Italia rimane assegnato al dipartimento di appartenenza ed è riutilizzato, ove occorra, previa riqualificazione professionale ai sensi del comma 1. Il personale in eccedenza rispetto alle esigenze del predetto dipartimento è assegnato agli altri dipartimenti, tenuto conto delle professionalità possedute, nonché alle altre amministrazioni che lo richiedano, nelle forme previste dall'ordinamento, anche in posizione di comando.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-05;430#art-8