Capo II

Art. 7

Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie

In vigore dal 1 gen 1998
1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio" ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui all', comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalità della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti. 3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché, a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalità e programmi stabiliti con i regolamenti di cui all', comma 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-05;430#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie (Art. 7 Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.) — Testo vigente | Portale Normativo