Art. 5
Gestione degli imballaggi
In vigore dal 8 nov 1997
1. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la data: "30 giugno 1996" è sostituita con la data: "31 dicembre 1994".
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.".
3. All'articolo 36, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei sistemi di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle parole: "degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori".
4. All'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "con particolare riferimento" sono inserite le parole: "agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché".
5. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "secondo le modalità stabilite" sono inserite le parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle determinazioni adottate".
6. All'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "ed aggiornati" sono inserite le parole: "in conformità alla normativa comunitaria".
7. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 97 / 138 / CE del 3 febbraio 1997.".
8. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "direttamente" è sostituita con le parole: "dei rifiuti di imballaggio primari".
9. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, 1'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
2-ter. I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g).
2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate.".
10. All'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'Osservatorio di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle parole: "al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26".
11. All'articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: ", comma 5," sono sostituite dalle parole: ", comma 4,".
12. All'articolo 41, comma 3, 1ettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "sulla base della tariffa di cui all'articolo 49".
13. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa".
14. All'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "raccolta differenziata" sono inserite le seguenti parole: ", riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico".
15. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "38, comma 5, e 40, comma 5," sono sostituite dalle parole: "38, comma 6, e 40, comma 4,".
16. L'allegato " E" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dall'allegato "1" al presente decreto.
17. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "sentita la" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con la".
18. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo periodo, le parole: "gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere" sono sostituite dalle parole: "si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-08;389#art-5