Art. 4
Osservatorio e procedure amministrative
In vigore dal 8 nov 1997
1. All'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed alla Conferenza Statoregioni;".
2. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle parole: "da nove membri".
3. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato regioni.".
4. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "spettante ai membri dell'Osservatorio" sono inserite le parole: "e della segreteria tecnica".
5. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e della sanità" sono inserite le parole: "e del tesoro".
6. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente comma:
" 5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall', comma 1, lettera m).".
7. All'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'articolo 16 sul" sono sostituite dalle parole: "all'articolo 16, nel caso di".
8. All'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "nonché" sono inserite le parole: ", dal 1 gennaio 1998,".
9. All'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.".
10. All'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "è garantito dal comune" sono inserite le parole: "o dal consorzio di comuni".
11. All'articolo 30, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "di inizio di attività del comune" sono inserite le parole: "o del consorzio di comuni".
12. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "individuati ai sensi" sono sostituite dalle parole: "sottoposti a procedure semplificate ai sensi".
13. All'articolo 30, comma 16, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da una relazione" sono sostituite dalle parole: "da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale".
14. All'articolo 30, comma 16, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per il trasporto dei rifiuti" sono sostituite dalle parole: "in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare".
15. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.".
16. All'articolo 30, dopo il comma 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:
"16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.".
17. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83 / 189 / CEE e dall' della direttiva 91 / 689 / CEE".
18. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.".
19. All'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti individuati" sono inserite le parole: "dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi".
20. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-08;389#art-4