Capo IIISez. I

Art. 22

Abrogato

Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-22

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Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari (Art. 22 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo