Capo III›Sez. I

Art. 21

Abrogato

Adempimenti delle banche

In vigore dal 1 gen 2027
1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi. 2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all' i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario. 2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241#art-21

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