Capo I
Art. 1
AbrogatoSoppressione dei servizi autonomi di cassa
In vigore dal 1 gen 2027
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall', comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto ;
Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo , è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
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Soppressione dei servizi autonomi di cassa
1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate... sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-1