Art. 1 · Soppressione dei servizi autonomi di cassa
Capo I

Art. 1

Abrogato1 / 18

Soppressione dei servizi autonomi di cassa

In vigore dal 1 gen 2027
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997; Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall', comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto ; Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo , è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni generali . Soppressione dei servizi autonomi di cassa 1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate... sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998. 2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-1