Art. 4
Contributi ordinari per le comunità montane
In vigore dal 13 ago 1997
1. I contributi ordinari per le comunità montane sono determinati in base a quanto previsto dall', comma 3, prendendo a base, per ciascun ente, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.
2. Nel caso di variazioni relative alle comunità montane i contributi ordinari vengono rideterminati con le seguenti modalità:
a) in caso di fusione i contributi spettanti agli enti originari si sommano;
b) in caso di scissione i contributi spettanti all'ente originario sono ripartiti in base alla popolazione;
c) in caso di modificazioni territoriali i contributi spettanti agli enti interessati sono ripartiti in base alla popolazione.
3. L'incremento annuale del fondo ordinario derivante dal1'aggiornamento di cui all' viene destinato, prioritariamente, per il finanziamento di nuove comunità montane, escluse le fattispecie di cui al comma 2. La parte non utilizzata e la quota di lire 10.000.000.000 di cui all', comma 1, sono attribuite, pro quota, a tutte le comunità montane con le seguenti modalità:
a) per il 75 per cento in ragione della popolazione montana;
b) per il 25 per cento in ragione del territorio delle comunità montane.
4. Per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzati i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244#art-4