Art. 2

Aggiornamento delle dotazioni dei fondi

In vigore dal 13 ago 1997
1. Il fondo ordinario per le province ed i comuni di cui all', comma 2, maggiorato delle detrazioni già operate per effetto dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico - finanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento è assegnato al fondo per la perequazione e per gli incentivi, fatte salve la quota fissa di lire 10.000.000.000 di cui all', comma 3, lettera c), che è assegnata al fondo ordinario delle comunità montane e la quota fissa, gravante sulla sola parte spettante alle province, di lire 10.000.000.000 di cui all', comma 4, lettera c), che è assegnata alle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli. 2. Il fondo ordinario per le comunità montane di cui all', comma 3, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economicofinanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento è assegnato al fondo ordinario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244#art-2

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