Titolo II›Capo II
Art. 17
Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati
In vigore dal 6 lug 1997
Valore corrente
degli investimenti trattati in mercati regolamentati
1. Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato.
2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" per valore corrente deve essere inteso il valore dell'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali.
3. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-17