Titolo IICapo II

Art. 17

Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati

In vigore dal 6 lug 1997
Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati 1. Per valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati si intende il valore di mercato. 2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" per valore corrente deve essere inteso il valore dell'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali. 3. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-17

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Valore corrente degli investimenti trattati in mercati regolamentati (Art. 17 Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.) — Testo vigente | Portale Normativo