Titolo IICapo II

Art. 15

Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole

In vigore dal 6 lug 1997
1. Gli attivi patrimoniali sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa. Di essi è data specifica indicazione in nota integrativa. 2. Ai fini del presente decreto sono considerati attivi patrimoniali ad utilizzo durevole, fatta salva diversa indicazione motivata in nota integrativa, gli investimenti di cui alle classi B "attivi immateriali", C.I "terreni e fabbricati" e C.II "investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-15

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Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole (Art. 15 Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.) — Testo vigente | Portale Normativo