Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 14 giu 1997
1. Sono abrogati l'articolo 27-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l', comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581. 2. L'equo compenso di cui all' e quello di cui all' sono riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-17

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