Art. 4
Sanzioni
In vigore dal 13 ago 2022
1. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli , e 3, e 5, comma 2, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Per le pubbliche amministrazioni di cui all' comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le violazioni di cui agli , sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale, nonché della misurazione della performance ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152#art-4