Art. 3

Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione

In vigore dal 13 ago 2022
1. Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152#art-3

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Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione (Art. 3 Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo