Art. 7
Norme transitorie e finali
In vigore dal 11 lug 1997
1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, nonché agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;182#art-7