Art. 5
Pensioni di invalidità specifica
In vigore dal 11 lug 1997
1. Gli iscritti al Fondo appartenenti alle categorie indicate all', commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di invalidità specifica alle seguenti condizioni:
a) abbiano raggiunto il trentesimo anno di età;
b) abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell'esercizio dell'attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;
c) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;
e) i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.
2. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;182#art-5