Art. 4
Prosecuzione volontaria
In vigore dal 3 lug 1997
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.
2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi con apposite tabelle adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell''assicurazione generale obbligatoria.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.
5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;166#art-4