Art. 2

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS

In vigore dal 3 lug 1997
Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri. 2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente. 3. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro - quota di cui all', comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 4. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui ai commi 2 e 3 il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo lo schema della tabella allegata al presente decreto. 5. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione. 6. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 4 e 5 è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data. 7. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla retribuzione giornaliera di riferimento di cui all', comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT". 8. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all', comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 9. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;166#art-2

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