Art. 5

Pensione ai superstiti

In vigore dal 10 lug 1997
1. Agli iscritti all'INPDAI, si applicano le disposizioni in materia di pensione ai superstiti vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l', comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181#art-5

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