Art. 2
Regime pensionistico degli iscritti all'INPDAI
In vigore dal 10 lug 1997
1. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con applicazione dell', comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base all', comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all', comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Per i lavoratori iscritti all'INPDAI successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, l'Istituto medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione è interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all', commi 10, 11, 12 e 13.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181#art-2