Art. 14

Disposizioni transitorie

In vigore dal 31 mag 1997
1. I cosmetici con etichettatura conforme a quanto previsto dall' della legge, come modificato dall', comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, ma non conforme alle disposizioni dei commi da 1 a 14 del nuovo testo dell' della legge, previsto dall' del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato da produttori e importatori, anche da Paesi appartenenti all'Unione europea, decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1998. 2. L'obbligo di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10-ter della legge, introdotto dall' del presente decreto, ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8-bis della legge, introdotto dall' del presente decreto, è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;126#art-14

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