Art. 2 AbrogatoCampo di applicazione
In vigore dal 28 set 2022 Copia link Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137
Note all'articoloIl D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi. Storico versioni· 4 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;46#art-2
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 21/03/2010 al 27/09/2022 · D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137: ha disposto con l'art. 32, comma 1 l'abrogazione dell'art. 2; con l'art. 32, comma 10 la modifica dell'art. 2. dal 27/12/2002 al 20/03/2010 · 010G0053: ha disposto con l'art. 2, comma 1, lettera f la modifica dell'art. 2 commi 1, 2, 2-bis, 3 lettere c e f, 4, 5, 5-bis. dal 29/04/1998 al 26/12/2002 · 002G0305: ha disposto con l'art. 1, comma 1, lettera a l'introduzione del comma 2-bis all'art. 2; con l'art. 1, comma 1, lettera b la modifica dell'art. 2, comma 3, lettera c; con l'art. 1, comma 1, lettera c la modifica dell'art. 2, comma 3, lettera e. dal 21/03/1997 al 28/04/1998 · 098G0144: ha disposto con l'art. 2, comma 1, lettera a la modifica dell'art. 2, comma 1; con l'art. 2, comma 1, lettera b la modifica dell'art. 2, comma 4; con l'art. 2, comma 1, lettera c la modifica dell'art. 2, comma 5; con l'art. 2, comma 1, lettera d l'introduzione del comma 5-bis all'art. 2. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360