Capo V
Art. 36
Sanzioni.
In vigore dal 3 ott 2008
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli , nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all' è punito con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all' in tema di pubblicità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze pericolose in confezioni originali, sempre che non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52#art-36