Capo II
Art. 23
Pubblicità
In vigore dal 26 mar 1997
1. È vietata la pubblicità delle sostanze che appartengono ad una o più delle categorie previste all', comma 2, qualora la pubblicità stessa non indichi la categoria o le categorie di appartenenza della sostanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52#art-23