Art. 4
In vigore dal 11 gen 1997
1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;659#art-4