Art. 1

In vigore dal 11 gen 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 23 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/19/CE, del Consiglio del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legislativo: . 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma: "9-bis. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;659#art-1

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