Art. 6
Norme transitorie e finali
In vigore dal 15 nov 1996
1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo di cui all', comma 1, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall'art. 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 settembre 1996
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto il Guardasigilli: Flick
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;562#art-6