Art. 2
Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e da aziende elettriche private
In vigore dal 15 nov 1996
Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per i
dipendenti dall'Enel e da aziende elettriche private
1. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all', comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell', comma 17, della legge 8 agosto 1995, n 335.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all', comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base all', comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo di cui al comma 1.
4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all', comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all', comma 1, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione è interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all', commi 5 e 6.
6. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall', commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all' della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;562#art-2