Art. 3
Modalità di erogazione dei fondi
In vigore dal 7 set 1996
1. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente:
" 2. Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con periodicità trimestrale".
2. Dopo il comma 4 dell' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e aggiunto il seguente:
"4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;432#art-3