Art. 2
Tributi riscossi fuori del territorio provinciale
In vigore dal 7 set 1996
1. Dopo il comma 6 dell' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 è inserito il seguente:
"6-bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell' del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, è ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;432#art-2