Art. 5

Norme transitorie e finali

In vigore dal 24 ago 1996
1. I trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in data compresa tra il 1 gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto, sono liquidati secondo le disposizioni legislative in vigore nel soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Sono fatti salvi i rapporti giuridici prodottisi e i provvedimenti posti in essere nel medesimo periodo. 2. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai sensi dell' del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'. 3. Il personale degli enti locali di cui al comma 2, lettera a), dell', ha facoltà di optare per il trattamento di pensione che sia stato liquidato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A favore di tale personale, inoltre, è riconosciuta la facoltà di ricongiungere presso il Fondo pensionistico gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle ammistrazioni pubbliche (INPDAP) la posizione assicurativa già costituita presso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Entrambe le facoltà anzidette dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al personale interessato. 4. Restano valide le domande di riscatto, di ricongiunzione, di versamenti volontari e di accrediti figurativi pervenute all'INPS fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano ad oggetto anzianità assicurative da far valere nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. È riconosciuta altresì la validità delle domande di ricongiunzione pervenute all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, dal 1 gennaio 1996 trovano applicazione le norme in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 giugno 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: FLICK
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;414#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo