Art. 2

Contributi

In vigore dal 24 ago 1996
1. Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all', comma 2, lettera a), è stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento a carico dei lavoratori. La predetta misura resterà invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non raggiungerà la misura stessa. 2. Per il personale di cui all', comma 2, lettera b), il contributo è stabilito nella misura e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 3. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all', comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il personale di cui al comma 2 è dovuto altresì per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto della evidenza contabile separata prevista all', comma 4. Il predetto contributo è prorogabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata di cui all', comma 4. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all', comma 4, delle quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 5. L'aliquota per il computo della pensione di cui all', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è confermata nella misura del 33 per cento. 6. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889. 7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile risultano altresì applicabili le disposizioni di cui all', comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;414#art-2

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