Art. 3

In vigore dal 16 apr 1996
1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all' deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione. 3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;197#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo