Art. 2
In vigore dal 16 apr 1996
1. La domanda di cui all' è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:
a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;197#art-2