Art. 4

In vigore dal 9 mag 1996
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L. 6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.". 2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea AGNELLI, Ministro degli affari esteri CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-15;205#art-4

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