Art. 4
4 / 4In vigore dal 9 mag 1996
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L. 6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.".
2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-15;205#art-4