Art. 6

Norme transitorie in materia di personale

In vigore dal 3 nov 1995
1. Il personale dipendente dell'Ente poste italiane che alla data del 1 gennaio 1996 presta servizio presso l'ufficio provinciale della motorizzazione di Trento, in posizione di comando, ha diritto a transitare nei ruoli della provincia di Trento, nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, presentando la relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina l'inquadramento del personale trasferito. Ove non eserciti tale diritto, rientra presso l'ente di appartenenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione FANTOZZI, Ministro delle finanze GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-09-21;429#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo