Art. 2

Comitato di coordinamento

In vigore dal 3 nov 1995
1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è sostituito dal seguente: "Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato può essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale.". 2. Al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo le parole: "il comitato ha" è inserita la parola: "altresì".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-09-21;429#art-2

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