Capo X›Sez. I
Art. 126 quater
AbrogatoParticolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria
In vigore dal 27 ago 2020
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230#art-126-quater