Art. 126 quater · Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria
Capo XSez. I

Art. 126 quater

Abrogato140 / 194

Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria

In vigore dal 27 ago 2020
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230#art-126-quater