Art. 26
Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura.
In vigore dal 21 mag 2014
1. I titolari delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non ottemperano all'obbligo di cui all', comma 1, lettera b), di indicare la data dell'autorizzazione e il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-26