Art. 25
Contravvenzioni commesse da chi effettua prove o esperimenti
In vigore dal 21 mag 2014
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 2014, N. 69.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 2014, N. 69.
3. I contravventori alle disposizioni di cui all', comma 7, lettere a) e b), sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 90 milioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-25