Titolo II
Art. 39
AbrogatoQuota di garanzia
In vigore dal 13 mar 2007
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
Note all'articolo
- Il Provvedimento 13 febbraio 2007, (in G.U. 26/02/2007, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilita' come di seguito indicato: [...] l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 in euro 2.000.000 e' aumentato a euro 2.200.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a euro 3.200.000;".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175#art-39