Titolo II

Art. 36

Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi

In vigore dal 13 mar 2007
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Note all'articolo

  • Il Provvedimento 13 febbraio 2007, (in G.U. 26/02/2007, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilita' come di seguito indicato: [...] l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilita' fissato dall'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 in euro 50.000.000 e' aumentato a euro 53.100.000;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175#art-36

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Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi (Art. 36 Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.) — Testo vigente | Portale Normativo