Capo VIISez. II

Art. 90

Abrogato

Debiti non ammessi alla liquidazione

In vigore dal 13 ott 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77#art-90

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Debiti non ammessi alla liquidazione (Art. 90 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.) — Testo vigente | Portale Normativo