Capo VIISez. II

Art. 88

Abrogato

Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento .

In vigore dal 13 ott 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77#art-88

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Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento . (Art. 88 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.) — Testo vigente | Portale Normativo